Cannabis Sativa: Aspetti Normativi

La coltura della canapa è stata per anni protagonista della vita contadina della nostra penisola, vanta un lungo e articolato passato e, oggi, solo le persone anziane ne preservano il ricordo. Questo ciclo produttivo è proseguito fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, per poi essere abbandonato fino agli anni Novanta, dove è stato oggetto di una rinnovata attenzione.

Dopo decenni di proibizionismo, la pianta di Canapa è tornata legale come da legge 242/2016 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”. Questa normativa ha permesso l’apertura della cannabis e dei suoi derivati a nuovi mercati come descritto dalla legge e con regole molto rigide per alcuni aspetti, ma lacunose su molti altri, perché persiste il problema della mancanza di decreti attuativi e/o circolari ministeriali che ne chiariscano le zone d’ombra.

Le varietà di canapa presenti in natura sono tutte riconducibili alla Cannabis Sativa, una pianta erbacea a ciclo annuale della famiglia delle Moraceae. Non si distingue pertanto una specifica varietà di canapa di tipo “stupefacente” come un tempo ritenuto, in quanto tutte le piante di canapa contengono i principi attivi a carattere psicoattivo (particolarmente il tetraidrocannabinolo- THC) ma il loro contenuto nella pianta è fortemente influenzato dalle condizioni di coltivazione (area geografica, altitudine, tipo di terreno). Le varietà di Cannabis sativa ammesse alla coltivazione nell’ambito della Unione Europea hanno un contenuto di THC inferiore allo 0,2% e, come tali, non sono classificate come piante a carattere stupefacente.

I principi attivi a carattere psicoattivo sono principalmente presenti nella resina che trasuda dalle infiorescenze e, in quantità minore, nelle foglie. Solo una trascurabile quantità è contenuta nel fusto (usato come fibra tessile) e nei semi, da cui si ricava un olio cosmetico.

Per il suo contenuto in acidi grassi polinsaturi e vitamine, l’olio di canapa, come molti altri oli ad uso cosmetico, quali l’olio di mandorle dolci, di germe di grano e di jojoba, possiede proprietà emollienti, nutrienti e lenitive, favorisce i processi di rigenerazione delle membrane cellulari e quindi il rinnovamento dei tessuti cutanei.

È importante sottolineare, tuttavia, che l’olio ottenuto dalla spremitura dei semi di canapa, pur possedendo proprietà eudermiche, risulta privo di THC, e non deve essere pertanto confuso con l’olio di hashish, ricavato dalla resina estratta dalle sommità fiorite della pianta che, come noto, possiede un tenore di THC molto elevato.

Al momento è normato solo ciò che deriva dal seme per scopo alimentare o l’utilizzo nella cosmesi.

 

Quanto ai livelli massimi di residui di THC ammessi negli alimenti, invece, ad oggi vi è ancora un vuoto normativo a livello europeo, mentre vi sono proposte da parte di associazioni di categoria che, alla luce di studi appositamente compiuti, potranno essere in grado di influenzare la futura legislazione nell’ambito che qui ci occupa.

In Italia, Federcanapa appoggia la proposta avanzata in ambito europeo da EIHA (European Industrial Hemp Association) in ordine alla fissazione dei seguenti limiti di THC (espresso in mg di THC su kg di alimento):

  • Olio di canapa: 10,00 (0,01‰)
  • Latte di canapa: 0,15
  • Pane, pasta, prodotti da forno: 0,10
  • Dolci, snacks: 0,35
  • Bevande (alcoliche, analcoliche, tè, tisane): 0,01

Le parti e derivati della canapa utilizzabili LEGALMENTE nei cosmetici alla canapa sono le seguenti:

  • CBD (non da estratti, tinture o resine)
  • estratti ottenuti da semi di canapa
  • olio ottenuto da semi di canapa
  • steli polverizzati

NON sono utilizzabili nei cosmetici alla canapa:

  • CBD da estratti, tinture o resine
  • olio essenziale
  • tutti gli estratti/resine/tinture da infiorescenze/foglie/gemme

Tutte le sostanze utilizzabili nei cosmetici in Europa sono contenute in un grande database chiamato Cosing (Cosmetic Ingredient Database) https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en  che è composto da Regolamento Cosmetico Regulation (EC) No 1223/2009 del Parlamento e del Consiglio Europeo Direttiva 76/768/EEC (Direttiva cosmetica) e successive modifiche Elenco degli Ingredienti Cosmetici modificato dalla Decisione 2006/257/EC che stabilisce una nomenclatura comune di tutti gli ingredienti cosmetici, da indicare sulle etichette dei cosmetici venduti in Europa opinioni sulle sostanze cosmetiche da parte del Scientific Committee for Consumer Safety (elenco delle opinioni del SCCS).