GESTIONE DEI RIFIUTI OLEARI: ASPETTI NORMATIVI
L’analisi degli aspetti gestionali ed autorizzativi nel trattamento dei residui di frantoio ha evidenziato l’annoso problema dell’applicazione delle normative sulla gestione dei rifiuti e in particolar modo sulla gestione dei residui di molitura delle olive.
Ad oggi le acque di vegetazione (A.V.) e le sanse dei frantoi vengono in gran parte utilizzate a fini agronomici oppure per la produzione di olio di sansa nei sansifici. Tuttavia i processi citati vengono esplicitamente esclusi dall’ambito di pertinenza della gestione dei rifiuti.
L’utilizzazione agronomica di tali sottoprodotti è regolata dalla Legge 11/11/1996, n. 574 “Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari” che, all’Art. 1, recita: Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli”.
Il quadro normativo sugli scarichi provenienti da frantoi oleari è stato completato con le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale del 06/07/2005 e con le relative Delibere Regionali di recepimento.
Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 258, correttivo ed integrativo del decreto 152/99, definiva infatti l’utilizzazione agronomica come “la gestione di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive ovvero di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, dalla loro produzione all’applicazione al terreno, finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo”. Il più recente Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” riprende le definizioni di cui sopra indicando (Sezione II Titolo I) all’art.74 comma 1 lettera p che si intende per utilizzazione agronomica: la gestione di […] acque di vegetazione residuate dalla lavorazione delle olive, […] dalla loro produzione fino all’applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all’utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute.
Sulla base della normativa in vigore fra i residui del processo produttivo possono generarsi dei sottoprodotti idonei ad essere direttamente utilizzati tal quali subendo, dei trattamenti minimi cui vengono sottoposti anche i prodotti industriali derivanti da materie prime (appunto il c.d. “normale trattamento industriale”).